PROGETTO  DI  LEGGE   N.

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

 

 

“Norme per gli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di iniziativa dei Consiglieri:

Daniele Belotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE

 

Il numero sempre più elevato di praticanti delle discipline sciistiche e la diffusione di tecniche e attrezzature sempre più sofisticate e veloci,  contribuiscono ad aumentare la velocità di discesa, concorrendo al conseguentemente incremento degli infortuni sulle piste da sci (nella sola provincia di Bergamo si possono contare annualmente oltre 600 interventi, di cui 200 seguiti dal servizio sanitario d’ emergenza ed urgenza del 118 (oltre 25 mila gli infortuni sciistici che ogni anno avvengono in  Italia, di cui più di venti mortali).

Non a caso, dal 1/1/06 sono entrate in vigore le nuove norme, ad integrazione della legge n. 363/2003 (“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”),  emanate, con il decreto del 20/12/05, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24/12/05, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che prevedono una segnaletica ad hoc sulle aree sciabili e un “decalogo dello sciatore” che stabilisce il codice di comportamento per evitare pericoli alle persone o per prevenire danni.

L’alto numero di infortuni comporta, di conseguenza che i comprensori sciistici siano dotati di personale professionale addetto  alle attività di prevenzione, sicurezza  e soccorso appositamente preparato ed  addestrat, e dotato di riconoscimento giuridico Regionale (da parte del personale volontario di soccorso in servizio sulle piste da sci lombarde).

La Regione Lombardia, infatti, attraverso il Regolamento regionale n. 10 del 6/12/04 (“Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna”), in attuazione del titolo IV della legge regionale n. 26 del 8/10/02 (“Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia”) ed in particolare con l’art. 45 (“Gestore della pista”) e l’art. 48 (“Caratteristiche e compiti del servizio di soccorso”), disciplina il soccorso sanitario sulle piste da sci della regione durante la stagione invernale.

Nell’art. 45, comma 1, si fa obbligo al gestore delle piste di “istituire un adeguato servizio di soccorso”, specificando meglio nel successivo art. 48 le sue caratteristiche. Secondo lo stesso art. 48, il servizio di soccorso deve essere svolto da soggetti dotati delle adeguate attrezzature ed equipaggiamenti idonei allo svolgimento del servizio, con adeguata qualifica di soccorritore conseguita secondo la norma vigente ed in possesso di abilità tecnica e sciistica adeguata agli interventi nelle aree sciabili.

Il comma 2 dell’art. 45, inoltre, fa obbligo di istituire un adeguato servizio pista, composto da una o più addetti, a secondo delle necessità (estensione e numero di piste), per lo svolgimento delle attività preventive previste dagli articoli 50-51-52-53-54-55-56-57. (demarcazione discese con una corretta segnaletica, protezioni ostacoli e pericoli, controllo e cura del manto nevoso, protezione con barriere anticaduta in prossimità di tratti scoscesi e pericolosi)

Quanto infatti espresso dal “Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna”, espone requisiti non completamente acquisibili per mancanza di precisi riferimenti. In particolare, a fronte di una normativa che definisce in modo chiaro la qualifica di soccorritore e le relative modalità per poterla acquisire, si evidenzia una lacuna nei suoi normali percorsi formativi che non prevedono la formazione sull’utilizzo dei dispositivi in ambiente montano, su pendii ripidi e ghiacciati e in altre tipiche situazioni di intervento specifico (la sicurezza del soccorritore, della sua postura su pendio ripido e/o ghiacciato, l’applicazione al traumatizzato dei dispositivi di immobilizzazione, che sono un aspetto fondamentale del soccorso in montagna).

Ancora più importante risulta il requisito riguardo il possesso di capacità sciistiche adeguate: quale ente è in grado di certificare che il volontario possiede questo particolare requisito? Allo stesso modo, considerato che il trasporto degli infortunati avviene mediante utilizzo di apposite slitte- barelle da neve, conosciute come Tabbogan e Akja, non richiede una particolare “capacità” sciistica, ma una “totale sicurezza” , quale ente ha le carte in regola per certificare tale requisito?

Questo vale anche per il personale da destinare al servizio piste, per le competenze e conoscenze che questi addetti deve avere per poter svolgere adeguatamente tali servizi.

A tale riguardo è un dato di fatto che la maggior parte dei volontari addetti soccorso e ai servizi di pattugliamento e sicurezza piste, pur essendo in possesso di tutte le capacità tecnico-pratiche richieste, non è ufficialmente legittimato a prestare la propria opera, anche se le associazioni a cui fanno parte sono riconosciute dalla Regione Lombardia e fanno parte della Protezione Civile in quanto la loro preparazione avviene, non su basi didattiche unificate e riconosciute a livello regionale, ma lasciate a libera interpretazione e scelta dai vari gruppi e associazioni.

 Quindi, in base alla normativa vigente, non esistendo alcun ente in grado di formare i comuni volontari del soccorso all’uso corretto dei dispositivi di immobilizzazione sui pendii innevati, le organizzazioni operanti nelle diverse stazioni sciistiche lombarde, a norma di regolamento non potrebbero operare sulle piste da sci.

La presente legge, quindi, va a colmare questa lacuna istituendo un apposito Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, a cui spetta, tra i vari compiti, la tenuta dell’Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e il supporto all’Amministrazione Regionale nell’organizzazione dei corsi per l’abilitazione ad operare in materia di soccorso sulle pista di sci.

 

Art. 1

(Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

 

1.     L’esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all’iscrizione all’albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio, di cui all’art. 7.

 

2.     Possono essere iscritti all’albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a)     abilitazione tecnica all’esercizio della professione conseguita ai sensi dell’articolo 3;

b)     godimento dei diritti civili e politici;

c)     cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

d)     idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari;

e)     possesso del diploma di scuola media inferiore;

f)      residenza o domicilio in un comune della regione Lombardia.

 

3. Gli iscritti all’albo, in proprio o tramite le organizzazioni di appartenenza, sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio della professione.

 

4. L’albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a)     soccorritori;

b)     pattugliatori;

c)     coordinatori di stazione.

 

Art. 2

(Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione)

 

1. E’ soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un’area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell’infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

 

2. E’ pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonchè attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizione meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l’intervento primario nell’ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonchè ogni attività di informazione all’utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna. In presenza di valanghe, dispersi e sciatori bloccati sui mezzi di trasporto a fune, in attesa delle squadre del soccorso alpino, devono essere in grado di predisporre i primi interventi e ricerca travolti e gestione della valanga

 

3. E’ coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.

 

Art. 3

(Abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione)

 

1. L’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell’articolo 4.

 

2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell’iscrizione all’albo.

 

3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall’Amministrazione regionale e sono organizzati almeno ogni due anni, in collaborazione con il Collegio, dalle associazioni di particolare qualificazione individuate con deliberazione della Giunta regionale, tra quante svolgono attività di soccorso e prevenzione sulle piste di sci da almeno cinque anni.

 

4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell’Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 319/1994.

 

5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.

 

Art. 4

(Regolamento)

 

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati:

a)     i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale per ciascuna delle figure di cui all’articolo 2;

b)     le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento dell’esame finale dei corsi di abilitazione e aggiornamento e la composizione della commissione giudicatrice;

c)     le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all’albo;

d)     le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell’iscrizione all’albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale;

e)     ogni altro aspetto necessario per l’applicazione della presente legge.

 

 

 

 

 

Art. 5

(Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

 

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l’iscrizione all’albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a)     godimento dei diritti civili e politici;

b)     cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

c)     idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari.

 

2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.

 

Art. 6

(Iscrizione all’Albo)

 

L’iscrizione all’Albo avviene su domanda dell’interessato,  che deve dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1 di cui sopra, nonché di essere regolarmente iscritto per l’anno in corso alla Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci.

L’iscrizione all’Albo ha durata annuale e comporta il pagamento di un contributo il cui ammontare è determinato dal Consigli Direttivo, ai sensi dell’art. 9.

 

Art. 7

(Collegio Regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci)

 

1. E’ istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci.

 

2. Il Collegio esercita le seguenti funzioni:

a)     tenuta dell’Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, di cui all’art. 1;

b)     vigilanza sul comportamento degli iscritti;

c)     collaborazione nell’organizzazione dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale di cui all’art 3;

d)     designazione degli esperti della commissione di esame dei predetti corsi, nominata ai sensi dell’art. 4;

e)     ogni altra attività attribuita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Collegio svolge anche altre attività, purchè siano inerenti alla professione di operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci e/o siano di promozione della predetta figura professionale.

 

3. Fanno parte del Collegio tutti i soccorritori, pattugliatori e coordinatori di stazione iscritti all’Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, nonché i soccorritori, pattugliatori e coordinatori di stazione residenti in Regione che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità.

 

4. Sono organi del Collegio:

a)     l’Assemblea;

b)     il Consiglio Direttivo;

c)     il Presidente;

d)     il Segretario-Tesoriere;

e)     la Commissione tecnica;

f)      i Revisori dei conti.

Art. 8

(Assemblea)

 

L’Assemblea è formata da tutti gli iscritti all’Albo; ad essa spettano le seguenti funzioni:

a)     eleggere il direttivo e i revisori dei conti;

b)     approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal Consiglio Direttivo;

c)     adozione dei regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio Direttivo;

d)     pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea sia richiesta da almeno un quarto dei componenti.

La delibera relativa all’elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti è comunicata alla Direzione Regionale dell’Assessorato allo Sport.

All’Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, i soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione residenti in Regione che abbiano cessato l’attività per anzianità o invalidità ai sensi dell’art. 6, comma 3.

L’assemblea si riunisce di diritto una volta all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti.

 

Art. 9

(Consiglio Direttivo)

 

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque rappresentanti eletti dall’Assemblea tra gli iscritti all’Albo e rimane in carica due anni; il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il presidente, il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere.

Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

Al Consiglio Direttivo spetta:

a)     svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta e le iscrizioni all’albo;

b)     vigilare sul comportamento degli iscritti, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 8;

c)     collaborare nell’organizzazione dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale, di cui all’art. 3 di cui sopra, nonché ai sensi del regolamento di attuazione previsto dall’art. 4 della presente legge;

d)     collaborare con le competenti Autorità regionali e statali;

e)     predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;

f)      stabilire la misura annua dei contributi a carico degli iscritti;

g)     determinare annualmente le tariffe per la prestazione di servizi da parte dei propri iscritti;

h)     adottare la divisa, lo stemma e il tesserino di riconoscimento degli iscritti all’Albo, nel rispetto del regolamento di attuazione di cui all’art. 4;

i)      stabilire le sanzioni disciplinari e la loro applicazione;

j)      svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle altre normative vigenti.

 

Art. 10

(Presidente)

 

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio. Egli può delegare alcune delle funzioni al Vicepresidente.

Il Presidente firma le tessere di riconoscimento rilasciate dal Collegio all’atto dell’iscrizione all’albo e ne attesta la restituzione nelle ipotesi di sospensione, decadenza, cancellazione, radiazione dall’Albo, contestualmente alla restituzione di ogni altro segno di riconoscimento.

Art. 11

(Segretario-Tesoriere)

 

Al Segretario-Tesoriere spetta:

a)     redigere e curare la tenuta degli atti e dei verbali del Consiglio Direttivo;

b)     organizzare il funzionamento della segreteria;

c)     svolgere i compiti assegnati dal Presidente e collaborare all’attività di questi;

d)     coordinare la tenuta dell’Albo, controllando le iscrizioni, sospensioni, decadenze, cancellazioni e radiazioni;

e)     predisporre la documentazione e quanto necessario alle riunioni del Consiglio Direttivo;

f)      organizzare le Assemblee del Collegio;

g)     curare la tenuta della contabilità e predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo, che il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea per l’approvazione;

h)     eseguire i pagamenti autorizzati dal Presidente.

 

Art. 12

(Revisore dei conti)

 

I Revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea in numero pari a tre membri effettivi ed un membro supplente; essi restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo al quale sono affiancati. Ai Revisori dei conti spetta:

a)     vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Collegio;

b)     attestare la corrispondenza del bilancio alle risultanze della gestione e redigere una relazione da allegare al progetto di bilancio da sottoporre all’Assemblea.

Qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione del Collegio ovvero gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie, i Revisori dei conti possono chiedere al Presidente del Collegio la convocazione dell’Assemblea e se questi non provvede entro 60 (sessanta) giorni, essi possono rivolgersi alla Direzione dell’Assessorato Regionale allo Sport, che decide in merito.

 

Art. 13

(Commissione Tecnica)

 

La Commissione Tecnica è composta dal Presidente del Collegio, che la presiede, e da cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo, di cui uno avente funzione di Vicepresidente.

Ad essa spettano le seguenti funzioni:

a)     individuazione e aggiornamento dei programmi dei corsi di abilitazione professionale e aggiornamento;

b)     individuazione e aggiornamento dei criteri e delle linee guida relativi allo svolgimento della prova tecnica degli esami di abilitazione professionale e di aggiornamento;

c)     individuazione della composizione del corpo insegnante dei corsi di abilitazione professionale e di aggiornamento;

d)     designazione degli esperti delle commissioni esaminatrici dei corsi di abilitazione professionale e di aggiornamento;

e)     formulazione di pareri su qualsiasi questione tecnica venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Le riunioni della Commissione sono validamente costituite con la presenza di almeno metà dei propri componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente della Commissione.

Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente.

 

 

 

 

Art. 14

(Sanzioni amministrative)

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d), chiunque esercita l’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione in mancanza di iscrizione all’albo è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000.

 

2. La parziale o mancata stipulazione delle garanzie assicurative di cui all’articolo 1, comma 3, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.

 

3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 10.000, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali.

 

4. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.