PROGETTO DI
LEGGE N.
OGGETTO:
“Norme per gli operatori per la
prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci”
di iniziativa dei Consiglieri:
Daniele Belotti
PRESENTAZIONE
Il numero sempre più elevato
di praticanti delle discipline sciistiche e la diffusione di tecniche e
attrezzature sempre più sofisticate e veloci, contribuiscono ad aumentare la velocità di
discesa, concorrendo al conseguentemente incremento degli infortuni sulle piste
da sci (nella sola provincia di Bergamo si possono contare annualmente oltre
600 interventi, di cui 200 seguiti dal servizio sanitario d’ emergenza ed
urgenza del 118 (oltre 25 mila gli infortuni sciistici che ogni anno avvengono
in Italia, di cui più di venti mortali).
Non a caso, dal 1/1/06
sono entrate in vigore le nuove norme, ad integrazione della legge n. 363/2003
(“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa
e da fondo”), emanate, con il decreto
del 20/12/05, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24/12/05, dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che prevedono una segnaletica ad hoc sulle aree sciabili
e un “decalogo dello
sciatore” che stabilisce il codice di comportamento per
evitare pericoli alle persone o per prevenire danni.
L’alto numero di infortuni comporta, di
conseguenza che i comprensori sciistici siano dotati di personale professionale
addetto alle attività di prevenzione,
sicurezza e soccorso appositamente
preparato ed addestrat,
e dotato di riconoscimento giuridico Regionale (da parte del personale
volontario di soccorso in servizio sulle piste da sci lombarde).
La Regione Lombardia, infatti, attraverso il Regolamento regionale
n. 10 del 6/12/04 (“Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle
discipline sportive della montagna”), in attuazione del titolo IV della legge
regionale n. 26 del 8/10/02 (“Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni
sportive in Lombardia”) ed in particolare con l’art. 45 (“Gestore della pista”)
e l’art. 48 (“Caratteristiche e compiti del servizio di soccorso”), disciplina
il soccorso sanitario sulle piste da sci della regione durante la stagione
invernale.
Nell’art. 45, comma 1, si fa obbligo al gestore delle piste di
“istituire un adeguato servizio di soccorso”, specificando meglio nel
successivo art. 48 le sue caratteristiche. Secondo lo stesso art. 48, il
servizio di soccorso deve essere svolto da soggetti dotati delle adeguate
attrezzature ed equipaggiamenti idonei allo svolgimento del servizio, con
adeguata qualifica di soccorritore conseguita secondo la norma vigente ed in
possesso di abilità tecnica e sciistica adeguata agli
interventi nelle aree sciabili.
Il comma 2 dell’art. 45, inoltre, fa obbligo di istituire un
adeguato servizio pista, composto da una o più
addetti, a secondo delle necessità (estensione e numero di piste), per lo
svolgimento delle attività preventive previste dagli articoli 50-51-52-53-54-55-56-57.
(demarcazione discese con una corretta segnaletica, protezioni ostacoli e
pericoli, controllo e cura del manto nevoso, protezione con barriere anticaduta
in prossimità di tratti scoscesi e pericolosi)
Quanto infatti espresso dal “Regolamento
regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive della
montagna”, espone requisiti non completamente acquisibili per mancanza di
precisi riferimenti. In particolare, a fronte di una normativa che definisce in
modo chiaro la qualifica di soccorritore e le relative modalità
per poterla acquisire, si evidenzia una lacuna nei suoi normali percorsi
formativi che non prevedono la formazione sull’utilizzo dei dispositivi in
ambiente montano, su pendii ripidi e ghiacciati e in altre tipiche situazioni
di intervento specifico (la sicurezza del soccorritore, della sua postura su
pendio ripido e/o ghiacciato, l’applicazione al traumatizzato dei dispositivi
di immobilizzazione, che sono un aspetto fondamentale del soccorso in
montagna).
Ancora più importante risulta il
requisito riguardo il possesso di capacità sciistiche adeguate: quale ente è in
grado di certificare che il volontario possiede questo particolare requisito?
Allo stesso modo, considerato che il trasporto degli infortunati avviene mediante
utilizzo di apposite slitte- barelle da neve,
conosciute come Tabbogan e Akja,
non richiede una particolare “capacità” sciistica, ma una “totale sicurezza” ,
quale ente ha le carte in regola per certificare tale requisito?
Questo vale anche per il personale da destinare al servizio piste,
per le competenze e conoscenze che questi addetti deve
avere per poter svolgere adeguatamente tali servizi.
A tale riguardo è un dato di fatto che la maggior parte dei
volontari addetti soccorso e ai servizi di pattugliamento e sicurezza piste, pur
essendo in possesso di tutte le capacità
tecnico-pratiche richieste, non è ufficialmente legittimato a prestare la
propria opera, anche se le associazioni a cui fanno parte sono riconosciute
dalla Regione Lombardia e fanno parte della Protezione Civile in quanto la loro
preparazione avviene, non su basi didattiche unificate e riconosciute a livello
regionale, ma lasciate a libera interpretazione e scelta dai vari gruppi e
associazioni.
Quindi, in base alla
normativa vigente, non esistendo alcun ente in grado di formare i comuni
volontari del soccorso all’uso corretto dei dispositivi di immobilizzazione
sui pendii innevati, le organizzazioni operanti nelle diverse stazioni
sciistiche lombarde, a norma di regolamento non potrebbero operare sulle piste
da sci.
La presente legge, quindi, va a colmare questa lacuna istituendo
un apposito Collegio regionale degli operatori per la
prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, a cui spetta, tra i vari
compiti, la tenuta dell’Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e
sicurezza sulle piste di sci e il supporto all’Amministrazione Regionale
nell’organizzazione dei corsi per l’abilitazione ad operare in materia di
soccorso sulle pista di sci.
Art.
1
(Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e
sicurezza sulle piste di sci)
1. L’esercizio della
professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle
piste di sci è subordinato all’iscrizione all’albo degli operatori per la
prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo,
istituito presso il Collegio, di cui all’art. 7.
2. Possono essere iscritti
all’albo coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) abilitazione tecnica all’esercizio
della professione conseguita ai sensi dell’articolo 3;
b) godimento dei diritti civili e
politici;
c) cittadinanza italiana o di altro
Stato membro dell’Unione europea;
d) idoneità psicofisica attestata
da un certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari;
e) possesso del diploma di scuola
media inferiore;
f) residenza o domicilio in un
comune della regione Lombardia.
3. Gli iscritti all’albo,
in proprio o tramite le organizzazioni di appartenenza,
sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a
garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi
nell’esercizio della professione.
4. L’albo è suddiviso
nelle seguenti sezioni:
a) soccorritori;
b) pattugliatori;
c) coordinatori di stazione.
Art. 2
(Soccorritore, pattugliatore e
coordinatore di stazione)
1. E’ soccorritore chi
presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci
ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della
sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto
in un’area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto
dell’infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto
di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.
2. E’ pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non
esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del
gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni
operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le
attività previste per il soccorritore nonchè attività
di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la
predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione
e alle condizione meteo-nivologiche, la vigilanza
sulle condizioni della pista, l’intervento primario nell’ambito delle procedure
di soccorso più complesse, nonchè ogni attività di
informazione all’utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della
montagna. In presenza di valanghe, dispersi e sciatori
bloccati sui mezzi di trasporto a fune, in attesa delle squadre del soccorso
alpino, devono essere in grado di predisporre i primi interventi e ricerca
travolti e gestione della valanga
3. E’ coordinatore di stazione
chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di
sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le
attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori
operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.
Art. 3
(Abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di
soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione)
1. L’abilitazione
tecnica all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore
e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di
appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di
fronte ad una commissione nominata ai sensi dell’articolo 4.
2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a
superare i corsi di aggiornamento professionale a pena
di sospensione e decadenza dell’iscrizione all’albo.
3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi
dall’Amministrazione regionale e sono organizzati almeno ogni due anni, in
collaborazione con il Collegio, dalle associazioni di particolare
qualificazione individuate con deliberazione della Giunta regionale, tra quante
svolgono attività di soccorso e prevenzione sulle piste di sci da almeno cinque
anni.
4. Coloro che hanno
conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato
membro dell’Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di
riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 319/1994.
5. Le materie connesse alla
formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e
soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in
materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in
collaborazione con il Collegio.
Art. 4
(Regolamento)
1. Con deliberazione
della Giunta regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati:
a) i requisiti di ammissione
e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione e aggiornamento
professionale per ciascuna delle figure di cui all’articolo 2;
b) le materie di
insegnamento, le modalità di svolgimento dell’esame finale dei corsi di
abilitazione e aggiornamento e la composizione della commissione giudicatrice;
c) le caratteristiche e le
modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di
riconoscimento rilasciati agli iscritti all’albo;
d) le modalità e i
presupposti per la sospensione o la decadenza dell’iscrizione all’albo per
mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale;
e) ogni altro aspetto
necessario per l’applicazione della presente legge.
Art. 5
(Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la
prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)
1. In sede di prima
applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere
l’iscrizione all’albo coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e
politici;
b) cittadinanza italiana o di altro
Stato membro dell’Unione europea;
c) idoneità psicofisica attestata
da certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari.
2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.
Art. 6
(Iscrizione all’Albo)
L’iscrizione all’Albo avviene su domanda dell’interessato, che deve dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1 di cui sopra, nonché di essere regolarmente iscritto per l’anno in corso alla Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci.
L’iscrizione all’Albo ha durata annuale e comporta il pagamento di un contributo il cui ammontare è determinato dal Consigli Direttivo, ai sensi dell’art. 9.
Art. 7
(Collegio Regionale degli
operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci)
1.
E’ istituito, come organismo di autodisciplina e di
autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle
piste da sci.
2. Il Collegio esercita le seguenti funzioni:
a) tenuta dell’Albo degli operatori per la
prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, di cui all’art. 1;
b) vigilanza sul comportamento degli iscritti;
c) collaborazione nell’organizzazione dei corsi di
abilitazione e aggiornamento professionale di cui all’art 3;
d) designazione degli esperti della commissione di esame dei
predetti corsi, nominata ai sensi dell’art. 4;
e) ogni altra attività attribuita dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.
Il Collegio svolge anche altre attività, purchè siano inerenti alla professione di
operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci
e/o siano di promozione della predetta figura professionale.
3. Fanno parte del Collegio tutti i
soccorritori, pattugliatori e coordinatori di
stazione iscritti all’Albo regionale degli operatori per la prevenzione,
soccorso e sicurezza sulle piste di sci, nonché i soccorritori,
pattugliatori e coordinatori di stazione residenti in
Regione che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità.
4.
Sono organi del Collegio:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario-Tesoriere;
e) la Commissione tecnica;
f) i Revisori dei conti.
Art. 8
(Assemblea)
L’Assemblea è formata da tutti gli iscritti all’Albo; ad essa spettano le seguenti funzioni:
a) eleggere il direttivo e i revisori dei conti;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) adozione dei regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio Direttivo;
d) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea sia richiesta da almeno un quarto dei componenti.
La delibera relativa all’elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti è comunicata alla Direzione Regionale dell’Assessorato allo Sport.
All’Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, i soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione residenti in Regione che abbiano cessato l’attività per anzianità o invalidità ai sensi dell’art. 6, comma 3.
L’assemblea si riunisce di diritto una volta all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti.
Art. 9
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque rappresentanti eletti dall’Assemblea tra gli iscritti all’Albo e rimane in carica due anni; il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il presidente, il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere.
Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.
Al Consiglio Direttivo spetta:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta e le iscrizioni all’albo;
b) vigilare sul comportamento degli iscritti, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 8;
c) collaborare nell’organizzazione dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale, di cui all’art. 3 di cui sopra, nonché ai sensi del regolamento di attuazione previsto dall’art. 4 della presente legge;
d) collaborare con le competenti Autorità regionali e statali;
e) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
f) stabilire la misura annua dei contributi a carico degli iscritti;
g) determinare annualmente le tariffe per la prestazione di servizi da parte dei propri iscritti;
h) adottare la divisa, lo stemma e il tesserino di riconoscimento degli iscritti all’Albo, nel rispetto del regolamento di attuazione di cui all’art. 4;
i) stabilire le sanzioni disciplinari e la loro applicazione;
j) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle altre normative vigenti.
Art.
10
(Presidente)
Il Presidente è il legale rappresentante del
Collegio. Egli può delegare alcune delle funzioni al Vicepresidente.
Il Presidente firma le tessere di
riconoscimento rilasciate dal Collegio all’atto dell’iscrizione all’albo e ne attesta la restituzione nelle ipotesi di sospensione,
decadenza, cancellazione, radiazione dall’Albo, contestualmente alla
restituzione di ogni altro segno di riconoscimento.
Art.
11
(Segretario-Tesoriere)
Al Segretario-Tesoriere spetta:
a) redigere e curare la tenuta degli atti e dei verbali
del Consiglio Direttivo;
b) organizzare il funzionamento della segreteria;
c) svolgere i compiti assegnati dal Presidente e
collaborare all’attività di questi;
d) coordinare la tenuta dell’Albo, controllando le
iscrizioni, sospensioni, decadenze, cancellazioni e radiazioni;
e) predisporre la documentazione e quanto necessario alle
riunioni del Consiglio Direttivo;
f) organizzare le Assemblee del Collegio;
g) curare la tenuta della contabilità e predisporre il
bilancio preventivo e quello consuntivo, che il Consiglio Direttivo sottopone
all’Assemblea per l’approvazione;
h) eseguire i pagamenti autorizzati dal Presidente.
Art.
12
(Revisore dei conti)
I Revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea
in numero pari a tre membri effettivi ed un membro supplente; essi restano in
carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo al
quale sono affiancati. Ai Revisori dei conti spetta:
a) vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione del Collegio;
b) attestare la corrispondenza del bilancio alle
risultanze della gestione e redigere una relazione da allegare al progetto di
bilancio da sottoporre all’Assemblea.
Qualora risultino
gravi irregolarità nell’amministrazione del Collegio ovvero gravi violazioni di
disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie, i
Revisori dei conti possono chiedere al Presidente del Collegio la convocazione
dell’Assemblea e se questi non provvede entro 60 (sessanta) giorni, essi
possono rivolgersi alla Direzione dell’Assessorato Regionale allo Sport, che
decide in merito.
Art.
13
(Commissione Tecnica)
La Commissione Tecnica è composta dal
Presidente del Collegio, che la presiede, e da cinque membri nominati dal
Consiglio Direttivo, di cui uno avente funzione di
Vicepresidente.
Ad essa spettano le
seguenti funzioni:
a) individuazione e aggiornamento dei programmi dei corsi di
abilitazione professionale e aggiornamento;
b) individuazione e aggiornamento dei criteri e delle linee
guida relativi allo svolgimento della prova tecnica degli esami di abilitazione
professionale e di aggiornamento;
c) individuazione della composizione del corpo insegnante dei
corsi di abilitazione professionale e di aggiornamento;
d) designazione degli esperti delle commissioni esaminatrici
dei corsi di abilitazione professionale e di aggiornamento;
e) formulazione di pareri su qualsiasi questione tecnica
venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.
Le riunioni della Commissione sono
validamente costituite con la presenza di almeno metà dei propri componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente
della Commissione.
Le decisioni della Commissione sono adottate
a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente.
Art. 14
(Sanzioni amministrative)
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d), chiunque esercita l’attività di
soccorritore, pattugliatore e coordinatore di
stazione in mancanza di iscrizione all’albo è soggetto
all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro
1.000.
2. La parziale o mancata
stipulazione delle garanzie assicurative di cui all’articolo 1, comma 3,
comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.
3. La violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 10.000,
ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali.
4. In caso di recidiva,
la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la
stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell’anno solare,
anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.