Proposta di Legge
Regionale
Riconoscimento degli ecomusei per
la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali,
culturali, turistici ed economici
Relazione
Gli ecomusei rappresentano
un nuovo ed originale modo di conoscere la vita della gente comune, le
tradizioni, i costumi e i mestieri di luoghi e paesi; essi sono un luogo per la
conservazione del patrimonio naturale e culturale delle popolazioni locali.
La Regione Lombardia, con
la presente proposta, ne intende promuovere il riconoscimento, per recuperare
la storia e la cultura delle comunità locali lombarde. All’azione di recupero
di tali realtà consegue la valorizzazione dei territori locali sotto l’aspetto
ambientale, culturale, turistico ed economico.
Presentazione dell’articolato.
L’articolo 1 indica come
finalità il riconoscimento e lo sviluppo degli ecomusei, individua gli
obiettivi prioritari degli stessi, tra cui la valorizzazione dei territori e
dei loro patrimoni, la conservazione ed il restauro di ambienti di vita
tradizionali per ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni
locali, la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a
ricostituire gli ambienti tradizionali e lo sviluppo sostenibile delle comunità
locali.
L’articolo 2 definisce le
procedure per il riconoscimento degli ecomusei, stabilisce che a cura della
Giunta regionale è aggiornato l’elenco degli ecomusei di interesse regionale,
nonché prevede l’attribuzione di un marchio e una denominazione esclusiva per
ogni singolo ecomuseo riconosciuto.
L’articolo 3 prevede
l’istituzione di un comitato tecnico scientifico per lo studio di progetti di
valorizzazione degli ecomusei in ambito regionale e per la valutazione di
progetti per il riconoscimento di ecomusei promossi da associazioni, fondazioni
o altre istituzioni a carattere privato appositamente costituite.
L’articolo 4 prevede
l’istituzione della Consulta regionale
degli ecomusei quale organismo con
funzioni di proposta e valutazione di iniziative in tema di ecomusei, volte a
favorire la costituzione e lo sviluppo della rete degli ecomusei.
L’articolo 5 prevede
contributi regionali a favore degli ecomusei riconosciuti ai sensi del presente
provvedimento.
L’articolo 6 contiene la
norma finanziaria.
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione promuove il riconoscimento e lo sviluppo degli ecomusei nel proprio territorio al fine di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita locale, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni e la ricostruzione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali.
2. La Regione, per conseguire le finalità di cui al comma 1, favorisce l’organizzazione di aree di dimensioni e caratteristiche adeguate ed omogenee per recuperare immobili ed attrezzature, nonché raccogliere la documentazione idonea alle finalità di cui al comma 3.
3. Costituiscono finalità prioritarie degli ecomusei:
a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in quanto l’ecomuseo rappresenta l’espressione della cultura di un territorio ed ha come principale riferimento la comunità locale;
b) la sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, delle istituzioni, in particolare culturali, scientifiche e scolastiche, delle attività economiche, degli enti ed associazioni locali;
c) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali per tramandare le testimonianze della cultura materiale e immateriale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
d)
la valorizzazione dei territori e
dei loro patrimoni, di immobili caratteristici e storici, mobili ed attrezzi, strumenti di lavoro e ogni altro oggetto utile alla ricostruzione
fedele di ambienti di vita tradizionali, sia interni che esterni, consentendone
la salvaguardia e la buona manutenzione, nonché il rafforzamento delle reti
di relazioni locali;
e) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di didattica, sport e svago in genere;
f) la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a ricostituire gli ambienti tradizionali;
g) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative riferite alla storia, all’arte, alle tradizioni locali ed all’ambiente.
Art. 2
(Riconoscimento e
gestione degli ecomusei)
1. Gli ecomusei sono proposti da enti locali, anche associandosi tra loro o con altri enti, o da associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, appositamente costituite.
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 3, propone annualmente al Consiglio regionale il programma di riconoscimento degli ecomusei, predisposto sulla base delle proposte pervenute dai soggetti di cui al comma 1. Gli ecomusei sono riconosciuti con deliberazione del Consiglio regionale. L’elenco degli ecomusei di interesse regionale è periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale.
3. La Regione attribuisce ad ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed originale ed un marchio, a tutela anche del territorio rappresentato.
4. La gestione degli ecomusei è affidata ai soggetti di cui al comma 1 nelle forme e nei modi previsti dai propri ordinamenti.
(Comitato tecnico-scientifico)
1. E’ istituito, presso la Giunta
regionale, un Comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato Comitato, per
lo studio dei progetti di valorizzazione e sviluppo degli ecomusei in ambito
regionale, e per la valutazione dei programmi di riconoscimento degli
ecomusei e delle iniziative di cui
all’articolo 4 promosse dalla Consulta regionale degli ecomusei.
2. Il Comitato si esprime sui quesiti posti dalla Giunta regionale, dalle province, dai comuni, dalle loro associazioni e dagli altri enti che promuovono o gestiscono ecomusei. Il Comitato esprime, inoltre, i pareri previsti dalla presente legge.
3. Il comitato è composto da:
a) tre dirigenti delle direzioni generali competenti in materia di attività culturali, di ambiente e di turismo, di cui uno con funzioni di presidente;
b) tre funzionari delle direzioni generali competenti in materia di urbanistica, tutela dei beni culturali e del paesaggio, attività culturali e turismo;
c) un esperto designato dal Politecnico di Milano;
d) un esperto in materia di cultura, storia e tradizioni locali;
e) un esperto in materia di turismo;
f) un rappresentante della Consulta degli ecomusei.
4. Il Comitato nomina al suo interno il vicepresidente; le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della direzione generale competente in materia di attività culturali.
5. Il Comitato stabilisce le modalità del proprio funzionamento; può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate ai temi trattati.
6. Il Comitato è costituito all’inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. Il Comitato dura in carica per tutta la
legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino all’insediamento del nuovo
Comitato. Nella fase di prima
attuazione, il Comitato è costituito entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
8. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese per i componenti esterni.
Art.
4
(Consulta regionale degli ecomusei)
1.
E’
istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale degli ecomusei, di
seguito denominata Consulta, quale organismo di concertazione con funzioni di
proposta e valutazione di iniziative regionali in tema di ecomusei; essa
promuove azioni per favorire la costituzione e lo sviluppo della rete degli
ecomusei.
2.
La
Consulta designa un proprio rappresentante nel Comitato di cui all’articolo 3.
3.
La
Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all’inizio
di ogni legislatura, resta in carica per tutta la legislatura e le sue funzioni
sono prorogate fino alla sua ricostituzione. Nella fase di prima attuazione, la
Consulta è costituita entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
4.
La
Consulta è composta:
a)
dai
rappresentanti
b)
dal
direttore della direzione generale regionale competente in materia di cultura.
5.
La
Consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli tra i
membri di cui al comma 3, lettera a).
6.
Le
funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dalla direzione
regionale competente in materia di cultura.
7.
La
partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita.
8.
La
Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
(Contributi regionali)
1. La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo,
compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature,
degli ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del 60 per cento della spesa
sostenuta dall’ente proprietario o gestore.
2. I criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. I contributi sono erogati con atto del dirigente della direzione generale competente.
3. I contributi non possono essere utilizzati
per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.
4. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono
individuate le modalità di verifica sull’impiego dei contributi. Il mancato o
diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto al
contributo.
Art. 6
(Norma
finanziaria)
1. Alle spese per gli
interventi di cui alla presente legge si provvede con le risorse stanziate in
apposita UPB del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.