REGIONE LOMBARDIA                                                                       VII LEGISLATURA

     CONSIGLIO REGIONALE                                                                                   ATTI 1869

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI LEGGE N. 0098

 

di iniziativa dei Consiglieri

Belotti, Galli, Moretti, Mauro, Rizzi, Zanello, Gallina,

Frosio, Decapitani, Cecchetti, Demartini

 

 

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Istituzione del comitato regionale per l’istruzione e la formazione.

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PRESENTATO IL 20/10/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

    ASSEGNATO IN DATA       27/10/2005

    ALLE COMMISSIONI         REFERENTE             VII

                                               CONSULTIVA          I e II                                                             

                                                                                               



 

RELAZIONE

 

 

La riforma del Titolo V della Costituzione e, in seguito, l’approvazione della riforma scolastica hanno conferito alle Regioni maggiori competenze in materia di istruzione, ampliando notevolmente lo spettro d’intervento da parte dei governi territoriali.    

L’aspetto senza dubbio più innovativo è costituito dalla possibilità per le Regioni di definire autonomamente una quota dei “programmi” d’interesse regionale, collegandoli, soprattutto, con la realtà locale.     Si tratta quindi di una svolta di rilievo, destinata a modificare il sistema scolastico del Paese, in quanto crea i presupposti di un “regionalismo culturale”.     Sotto questo profilo gli ambiti regionali possono essere considerati come comunità culturali, nelle quali le circostanze storiche ed il senso di appartenenza ad un dato territorio, potrebbero stimolare l’assimilazione di quel senso di autonomia “dal basso”, utile nella configurazione di un sistema che ormai vede l’interazione di una pluralità di “elementi” – locale, nazionale, europeo – in ognuno dei quali si realizza solo parzialmente il soddisfacimento degli interessi di ciascun individuo.

La quota di “programmi” scolastici definita dalle Regioni, pur nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, riguarda già tutti i cicli scolastici e considerando il processo devolutivo in atto, si può immaginare per un prossimo futuro un ampliamento del contingente regionale di programmi.

Come immediata conseguenza della nuova competenza legislativa regionale in tema di istruzione, si intravede la necessità di predisporre al più presto gli indispensabili strumenti di programmazione scolastica.     A tale proposito, si ritiene opportuna l’istituzione di un comitato regionale consiliare che tratti nello specifico il tema dell’istruzione e della formazione.

All’articolo 1 del seguente articolato vengono dunque enunciate le finalità del provvedimento, spiegandone il contesto normativo in cui va ad inserirsi.

All’articolo 2 viene invece definita la composizione ed il funzionamento dell’istituendo comitato consultivo, che ha tra le funzioni principali la formulazione di proposte di politiche regionali in materia di istruzione.

L’articolo 3 rimanda alla norma finanziaria, relativa al funzionamento del Comitato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1

(Finalità)

 

1. Fatte salve le norme generali e i principi fondamentali sull’istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione definiti a livello nazionale ai sensi dell’articolo 117 della vigente Costituzione, nonché le norme generali contenute nella legge 53/03 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni, e nel pieno rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, è istituito presso la sede del Consiglio regionale il Comitato regionale per l’istruzione e la formazione, di seguito denominato Comitato.

2. Al fine di favorire un adeguato sviluppo dei piani di studio personalizzati, che contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su piano nazionale, così come stabilito dall’articolo 2, comma 1, lettera l) della L. 53/03, che prevede  una quota riservata alle regioni relativamente agli aspetti specifici delle stesse, anche collegata con le realtà locali, il Comitato provvede alla predisposizione di percorsi disciplinari differenziati volti all’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale dei giovani, così come previsto anche dalla l. 53/03, articolo 2, comma 1, lettera g), attraverso lo studio e l’analisi degli aspetti storici, culturali, artistici, geografici, biologici, economici locali e regionali legati alla realtà territoriale, nonché allo sviluppo della responsabilità personale e sociale dei giovani lombardi.

 

 

Articolo 2

(Composizione e funzionamento del Comitato regionale per l’istruzione la formazione e il lavoro)

 

1. Il Comitato è composto da tre Consiglieri regionali e da quattro esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore istruzione, formazione, nominati dal Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Comitato, costituito all’inizio di ogni legislatura, elegge il Presidente a maggioranza di metà più uno dei componenti. I componenti sono rieleggibili secondo le modalità previste dal regolamento interno adottato con il voto di tre/quarti dei membri.

I componenti restano in carica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, per dimissione degli stessi, nonché per ognuna delle cause previste dalla legge.

3. Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Ai quattro componenti del Comitato nominati tra gli “esperti” viene attribuito un gettone di presenza per ogni seduta.

4. Il Comitato formula proposte e pareri relativamente alle politiche regionali in materia di istruzione e formazione; svolge attività di studi e ricerche; elabora percorsi disciplinari di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge; verifica e monitora la corretta applicazione della quota riservata  alla regione in materia di istruzione.

 

 

Articolo 3

(Norma finanziaria)

 

1. Alle spese per l’attività e il funzionamento del Comitato istituito dalla presente legge si provvede con le apposite risorse stanziante all’UPB 5.0.1.0.1.169  (da verificare) “Funzionamento Consiglio regionale”.