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Istituzione del comitato regionale per l’istruzione e la formazione.
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PRESENTATO
IL 20/10/2005
ASSEGNATO IN DATA 27/10/2005
ALLE COMMISSIONI REFERENTE VII
CONSULTIVA I e II
RELAZIONE
La riforma del Titolo V della Costituzione e, in seguito, l’approvazione
della riforma scolastica hanno conferito alle Regioni maggiori competenze in
materia di istruzione, ampliando notevolmente lo spettro d’intervento da parte
dei governi territoriali.
L’aspetto senza dubbio più innovativo è costituito dalla possibilità per
le Regioni di definire autonomamente una quota dei “programmi” d’interesse
regionale, collegandoli, soprattutto, con la realtà locale. Si tratta quindi di una svolta di rilievo,
destinata a modificare il sistema scolastico del Paese, in quanto crea i
presupposti di un “regionalismo culturale”.
Sotto questo profilo gli ambiti regionali possono essere considerati
come comunità culturali, nelle quali le circostanze storiche ed il senso di appartenenza
ad un dato territorio, potrebbero stimolare l’assimilazione di quel senso di
autonomia “dal basso”, utile nella configurazione di un sistema che ormai vede
l’interazione di una pluralità di “elementi” – locale, nazionale, europeo – in
ognuno dei quali si realizza solo parzialmente il soddisfacimento degli
interessi di ciascun individuo.
La quota di “programmi” scolastici definita dalle Regioni, pur nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, riguarda già tutti i
cicli scolastici e considerando il processo devolutivo in atto, si può
immaginare per un prossimo futuro un ampliamento del contingente regionale di
programmi.
Come immediata conseguenza della nuova competenza legislativa regionale
in tema di istruzione, si intravede la necessità di predisporre al più presto
gli indispensabili strumenti di programmazione scolastica. A tale proposito, si ritiene opportuna
l’istituzione di un comitato regionale consiliare che tratti nello specifico il
tema dell’istruzione e della formazione.
All’articolo 1 del seguente articolato vengono dunque enunciate le
finalità del provvedimento, spiegandone il contesto normativo in cui va ad
inserirsi.
All’articolo 2 viene invece definita la composizione ed il funzionamento
dell’istituendo comitato consultivo, che ha tra le funzioni principali la
formulazione di proposte di politiche regionali in materia di istruzione.
L’articolo 3 rimanda alla norma finanziaria, relativa al funzionamento
del Comitato.
Articolo 1
(Finalità)
1. Fatte salve le norme generali
e i principi fondamentali sull’istruzione e i livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione definiti a livello nazionale ai sensi
dell’articolo 117 della vigente Costituzione, nonché le norme generali
contenute nella legge 53/03 “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale” e successive modifiche ed
integrazioni, e nel pieno rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, è istituito presso la sede del Consiglio regionale il Comitato
regionale per l’istruzione e la formazione, di seguito denominato Comitato.
2. Al fine di favorire un
adeguato sviluppo dei piani di studio personalizzati, che contengono un nucleo
fondamentale, omogeneo su piano nazionale, così come stabilito dall’articolo 2,
comma 1, lettera l) della L. 53/03, che prevede
una quota riservata alle regioni relativamente agli aspetti specifici
delle stesse, anche collegata con le realtà locali, il Comitato provvede alla
predisposizione di percorsi disciplinari differenziati volti
all’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo
educativo, culturale e professionale dei giovani, così come previsto anche
dalla l. 53/03, articolo 2, comma 1, lettera g), attraverso lo studio e
l’analisi degli aspetti storici, culturali, artistici, geografici, biologici,
economici locali e regionali legati alla realtà territoriale, nonché allo
sviluppo della responsabilità personale e sociale dei giovani lombardi.
Articolo 2
(Composizione e
funzionamento del Comitato regionale per l’istruzione la formazione e il
lavoro)
1. Il Comitato è
composto da tre Consiglieri regionali e da quattro esperti in possesso dei necessari
requisiti di competenza ed esperienza nel settore istruzione, formazione,
nominati dal Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Comitato,
costituito all’inizio di ogni legislatura, elegge il Presidente a maggioranza
di metà più uno dei componenti. I componenti sono rieleggibili secondo le
modalità previste dal regolamento interno adottato con il voto di tre/quarti
dei membri.
I componenti restano
in carica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato del
Consiglio regionale, per dimissione degli stessi, nonché per ognuna delle cause
previste dalla legge.
3. Per la validità
delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei
componenti. Ai quattro componenti del Comitato nominati tra gli “esperti” viene
attribuito un gettone di presenza per ogni seduta.
4. Il Comitato formula
proposte e pareri relativamente alle politiche regionali in materia di
istruzione e formazione; svolge attività di studi e ricerche; elabora percorsi
disciplinari di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge; verifica e
monitora la corretta applicazione della quota riservata alla regione in materia di istruzione.
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per
l’attività e il funzionamento del Comitato istituito dalla presente legge si
provvede con le apposite risorse stanziante all’UPB 5.0.1.0.1.169 (da verificare) “Funzionamento Consiglio
regionale”.